Semplificazioni in vista per le piccole e medie imprese, dal 22 Settembre è partita la nuova regolamentazione per la richiesta di certificazione antincendio. Il Regolamento contiene appunto una serie di semplificazioni per quanto riguarda la richiesta della certificazione e i controlli relativi all’esame del deposito dei progetti. Grazie al decreto, verranno escluse tutte le attività non catalogate all’interno della lista di attività a rischio rilevante mentre resterà sempre l’obbligo per le aziende e per le industrie a rischio incidente rilevanti per le quali sarà sempre invariato l’obbligo della presentazione del “rapporto di sicurezza”.
Le categorie a rischio a cui non sarà richiesta la presentazione del rapporto di sicurezza quindi le attività catalogate nel rischio incendi di “tipo A” potranno richiedere la certificazione semplicemente utilizzando la Segnalazione certificata di inizio attività SCIA. Tali aziende, nonostante gli obblighi per quel che riguarda la formazione e i corsi per addetto antincendio rischio basso, sotto l’aspetto burocratico e degli adempimenti amministrativi saranno risparmiate.
La valutazione dei progetti invece, richiesta per le categorie B e C (Rischio medio e Rischio rilevante) se comportano una modifica sostanziale del sistema di sicurezza dovranno essere sottoposti ad esame. Questa tipologia di aziende dovranno quindi allegare oltre alla SCIA tutta la documentazione progettualedelle modifiche e dimostrare che non vi siano aggravi importanti alle condizioni di tutela della salute. Entro 60 giorni avverrà poi l’emissione di conformità e l’autorizzazione dei Vigili del Fuoco che, in caso di esito positivo rilasceranno il Certificato di prevenzione incendi.