In Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015 n. 192 è stato pubblicato il Decreto 3 agosto 2015 relativo a “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“.
Il Decreto stabilisce un nuovo codice per la prevenzione incendi, riprendendo quanto riportato nel Decreto Legislativo 81/08 in relazione all'”Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“.
Il nuovo codice di prevenzione incendi è suddiviso in 5 articoli. Al secondo articolo Campo di applicazione si stabilisce che il Decreto può essere applicato alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività che sono riportate nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011. Per gli interventi di ristrutturazione parziale, le norme tecniche si applicano all’intera attività.
L’articolo 3 definisce l’impiego dei prodotti per uso antincendio. I prodotti per uso antincendio devono essere:
- identificati sotto la responsabilità del produttore
- qualificati in relazione alle prestazioni richieste
- accettati dal responsabile dell’attività
L’articolo 4 stabilisce che il monitoraggio dell’applicazione delle nuove norme è affidato alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco. L’articolo 5, infine, stabilisce che l’entrata in vigore del Decreto avverrà 90 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Segui il nostro corso per addetto antincendio rischio medio