Il Decreto Ministeriale del 04 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c)”cioè i lavori da eseguirsi sotto tensione, definisce all’articolo tre i requisiti per il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione alle aziende, i cui nominativi devono essere resi pubblici, mediante specifico decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ed iscritti in un apposito elenco riportante anche i nominativi dei soggetti abilitati alla formazione.
Per poter presentare domanda di iscrizione alla Commissione apposita -ed apparire così nell’elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione – le aziende interessate devono possedere determinati requisiti elencati al punto II dell’allegato due del decreto 2011, che consistono nel possedere delle adeguate misure di organizzazione aziendale e di controllo delle attività e delle procedure di lavoro che definiscano l’organizzazione decisionale ed esecutiva dei lavori e che identifichino in modo chiaro le figure professionali preposte al coordinamento ed alle attività sotto tensione.
Facendo quindi seguito a quanto previsto dal punto 3.4 dell’allegato uno, è stato pubblicato il nuovo decreto direttoriale n. 46 del 01 giugno 2017, che abroga il precedente decreto del 01 agosto 2016, che istituisce i nuovi elenchi di aziende abilitate all’effettuazione dei lavori sotto tensione superiore a 1000V e dei soggetti formatori, sulla base dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione giudicatrice in data 13 aprile e 22 maggio 2017.
I nominativi delle aziende autorizzate sono resi noti nell’articolo 1 del decreto 46, e conferiscono ai soggetti abilitati ad eseguire i lavori e ad erogare formazione, idoneità conformativa triennale, come definito nel punto 1.3 dell’allegato 2.
Tali aziende hanno l’obbligo di comunicare gli incidenti rilevanti e gli infortuni gravi occorsi in occasione delle attività sotto tensione; la Commissione per i lavori sotto tensione dovrà inoltre anche ricevere comunicazione di ogni variazione nello stato di fatto o di diritto, che dovrà essere preventivamente approvata pena la sospensione dall’elenco dei soggetti autorizzati, che nel caso di inadempienze gravi potrà trasformarsi nella radiazione definitiva dagli elenchi.