Facendo seguito a quanto previsto dall’articolo 71 del Testo Unico sulla Sicurezza, e dal decreto interministeriale attuativo dell’11 aprile 2011 che disciplina le modalità con cui devono essere effettuate le verifiche periodiche sulle attrezzature considerate pericolose, e quindi iscritte nell’elenco di cui all’allegato VII dello stesso provvedimento del 2011, e tenendo in considerazione la proroga concessa dal decreto direttoriale del 17 maggio 2017 nr 35; è stato pubblicato il nuovo elenco (il quattordicesimo) che autorizza i soggetti in possesso dei requisiti tecnici e normativi ad eseguire le verifiche di legge obbligatorie sulle attrezzature.
Chi può fare richiesta
Possono fare richiesta di essere iscritti nell’elenco delle imprese aventi diritto di eseguire le verifiche, i soggetti in regola con le contribuzioni e gli adempimenti di legge e che dispongano di un accreditamento formale rilasciato da un ente certificatore conforme alla direttiva UNI CEI EN ISO/IEC l7020, per organismi verificatori di tipo A.
Inoltre per poter inviare le domande alla Commissione Ministeriale preposta al vaglio delle richieste, tali soggetti dovranno produrre documentazione probante che attesti il possesso di specifiche procedure interne nelle quali siano descritti i criteri, le modalità ed i metodi con cui vengono effettuate le verifiche, che devono essere svolte da personale alle dirette dipendenze dell’appaltatore, anche eventualmente con contratto di consulenza esclusivo, in possesso delle specifiche qualifiche tecniche di legge.
La Commissione valuta di volta in volta le domande pervenute in modalità elettronica e comunica l’esito al richiedente pubblicandone poi avviso a mezzo di opportuno decreto.
Elenchi
Nel provvedimento di recente emissione sono quindi elencate le aziende che entrano nell’elenco dei soggetti abilitati (articolo 1), ne fanno parte sia aziende che per la prima volta hanno fatto richiesta, che aziende che già erano comprese nel precedente elenco; un ulteriore secondo elenco riguarda invece (articolo 2) le variazioni richieste ed approvate da aziende già facenti parte dei soggetti autorizzati, per le quali è stata prevista la possibilità di allargare il campo di azione in relazione alle attrezzature verificabili.
Il mandato autorizzativo ha una durata di cinque anni, anche se l’abilitazione può essere revocata in qualsiasi momento da parte della Commissione in conseguenza di eventuali verifiche sul mantenimento dei requisiti necessari al possesso con esito negativo; al termine del periodo di validità è possibile inoltrare richiesta di rinnovo mediante le modalità consuete.
L’articolo tre del decreto del 20 settembre estende la proroga concessa dal decreto direttoriale nr 35 del 17 maggio a quei soggetti in scadenza di mandato al 18 settembre, prolungando l’abilitazione di ulteriori sessanta giorni, centoventi già ne erano stati concessi a maggio, in modo da consentire alla Commissione di vagliare le domande di rinnovo pervenute nel corso della prossima seduta di fine settembre e con l’intento di evitare interruzioni nell’erogazione del servizio agli utenti.
L’articolo 5 definisce quelli che sono gli obblighi principali dei soggetti abilitati alle verifiche nei confronti del titolare della funzione e delle autorità. In particolare tali soggetti hanno l’obbligo di riportate in un registro informatizzato l’esito delle verifiche effettuate includendo i dati di cui al punto 4.2 dell’allegato III del D.Lgs del 2011 “regime di effettuazione della verifica, data del rilascio e della verifica successiva, datore di lavoro, tipo di attrezzatura, costruttore, modello e numero di fabbrica, certificato CE.” Il registro dovrà essere conservato per almeno dieci anni, esibito in caso di verifiche ministeriali e trasmesso ogni tre mesi alle autorità di competenza.
Info: Ministero Lavoro nuovo elenco abilitati verifiche periodiche