Il Regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011 è entrato in vigore lo scorso 13 dicembre 2014 e tra le nuove disposizioni inserite c’è anche l’obbligo per tutti i titolari di esercizi commerciali come bar o ristoranti che dispongono di un menu, di segnalare la presenza di ingredienti allergeni.
Per comprendere meglio questa disposizione dobbiamo prima individuare:
- a chi è diretto l’obbligo di segnalazione degli allergeni nei menu;
- chi ne è responsabile;
- cosa si intende per menù.
Hanno l’obbligo di segnalare la presenza di allergeni nei menu tutti gli esercizi commerciali che vendono alimenti non confezionati al pubblico, tra i quali:
- bar;
- ristoranti;
- catering;
- mense;
- venditori ambulanti;
- ospedali.
All’interno di ogni struttura che tratta prodotti alimentari è presente un responsabile alimentare, sarà lui che risponderà sulla sicurezza alimentare, per questo uno dei suoi compiti è quello di fornire tutte le informazioni adeguate sui menu, compresa la presenza di allergeni. Per farlo può:
- segnalare la presenza di alimenti o sostanze che possono provare allergie o intolleranze, direttamente sul menu per iscritto;
- segnalare la possibilità di consultare la documentazione relativa alla presenza di sostanze allergizzanti, che sarà fornita dal personale in caso di necessità.
- avere a disposizione la documentazione da esibire anche in caso di controllo da parte delle autorità.
Tutti queste attività commerciali possono disporre di un menù su più supporti, per questo è bene definire in modo chiaro quale supporto è riconosciuto come menu e quale invece non lo è. Rientrano nella tipologia menù:
- i menu cartacei;
- i menu fissi;
- i menu tecnologici.
I supporti che non possono essere considerati menù sono il codice a barre e l’app mobile. Entrambi da soli non sono sufficienti a fornire tutte le informazioni ed escludono parte della popolazione che non dispone degli strumenti adeguati alla loro decodifica.