RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in base all’art. 47, comma 2 del Dlgs. 81/2008), deve essere eletto in qualsiasi azienda e, solitamente, nelle attività in cui sono presenti fino a 15 dipendenti, viene eletto dai lavoratori al loro interno ovvero, in base all’art. 48, individuato per più aziende nell’ambito territoriale (RLST).
Nelle aziende con più di 15 lavoratori RLS è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali presenti in azienda. In mancanza di tali rappresentanze, la nomina (o elezione o designazione) è effettuata all’interno dei lavoratori in azienda. Qualora non si proceda alla elezione o designazione e salvo diversi accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, le funzioni di RLS sono esercitate dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).
Di norma, il numero minimo degli RLS é di 1 per le organizzazioni sino a 200 lavoratori, 3 per aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori, 6 per aziende o unità produttive oltre i 1.000 dipendenti.
Tra i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vi sono:
- Contribuire alla valutazione dei rischi, con il Servizio Protezione e Prevenzione, per individuare, programmare, attuare e monitorare misure preventive in azienda;
- Collaborare nella designazione dell’RSPP, del medico competente e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- Cooperare nell’organizzazione della formazione sulla sicurezza sul lavoro;
- Ricevere le informazioni e la documentazione su valutazione dei rischi e misure preventive, sostanze e preparati pericolosi, macchine, impianti, organizzazione, ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali;
- Accogliere informazioni da parte dei servizi di vigilanza;
- Fruire di una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
- Essere interpellato in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- Partecipare alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- Segnalare al responsabile dell’azienda rischi individuati e proporre relative attività di prevenzione;
- Ricorrere alle autorità competenti in caso di adozione di mezzi o misure di prevenzione e protezione inadeguati da parte del datore di lavoro o dei dirigenti.
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