Come noto, il dlgs. 81/08 prevede, come necessaria e obbligatoria all’interno di un’azienda, la presenza di un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) in merito alla sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro che lo stesso d.lgs 81 all’art. 32 statuisce, che all’atto della nomina da parte del datore di lavoro, deve possedere “capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro” per svolgere il compito assegnato.
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere ricoperto anche dal datore di lavoro se si tratta di aziende:
In questo caso, il datore di lavoro può svolgere la funzione di RSPP qualora abbia frequentato uno specifico corso di formazione di 16-48 ore, riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro con obbligo di aggiornamento periodico (variabile in fuzione della categoria di rischio).
Può essere nominato RSPP da parte del datore di lavoro anche il dipendente che sia in possesso delle specifiche capacità e requisiti professionali previsti dal Testo Unico. E’ altresì consentita la nomina di una persona esterna all’azienda, anche in questo caso previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge.
Il RSPP deve aver frequentato dei corsi di formazione specifici e funzionali al ruolo oltre all’ essere in possesso di un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi aziendali.
Prerogativa del ruolo di RSPP è quella di essere un soggetto che esercita una funzione consultiva e propositiva.
In particolare: