Sanzioni sulle sostanze pericolose


Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza all’interno della propria azienda, ma in caso di irregolarità non è il solo a incorrere in sanzioni per i rischi legati alle sostanze pericolose in azienda. Infatti, è insieme al medico competente, ai dirigenti e ai lavoratori, che il datore di lavoro è soggetto a delle sanzioni, qualora non vengano rispettate le norme sulla tutela dei rischi legati alle sostanze pericolose come gli agenti chimici, cancerogeni e mutageni.

Le sanzioni possono essere applicate se:

  • non sono previste delle azioni di intervento a seguito di incidenti causati dall’uso di agenti chimici;
  • non è stata ottenuta l’autorizzazione ministeriale per svolgere attività in deroga;
  • non viene aggiornata la valutazione dei rischi dopo la segnalazione del medico competente;
  • non viene sostituita una sostanza cancerogena con una meno pericolosa;
  • non viene rispettato l’obbligo di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale;
  • non viene fornita la corretta formazione ai lavoratori.

Per evitare di incorrere in sanzioni, il datore di lavoro deve rispettare la normativa sulla sicurezza e adottare tutte le misure preventive, in particolare:

  • nella fase di organizzazione dei sistemi di lavorazione;
  • nella fase di fornitura e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori;
  • nella valutazione dell’esposizione al rischio dei lavoratori, in base alla quale decidere se è il caso di ridurre la durata di esposizione;
  • nell’adozione di misure igieniche.

Il Decreto legislativo 81/08 stabiliva delle sanzioni per il datore di lavoro, dirigenti e medico competente che, grazie al più recente Decreto legislativo 106/09, sono state notevolmente ridotte. Mentre per i lavoratori, lo stesso decreto ha abrogato la norma che prevedeva una sanzione per il lavoratori che non adottavano le misure preventive.

 


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