Il datore di lavoro è il responsabile della sicurezza all’interno della propria azienda, ma in caso di irregolarità non è il solo a incorrere in sanzioni per i rischi legati alle sostanze pericolose in azienda. Infatti, è insieme al medico competente, ai dirigenti e ai lavoratori, che il datore di lavoro è soggetto a delle sanzioni, qualora non vengano rispettate le norme sulla tutela dei rischi legati alle sostanze pericolose come gli agenti chimici, cancerogeni e mutageni.
Le sanzioni possono essere applicate se:
- non sono previste delle azioni di intervento a seguito di incidenti causati dall’uso di agenti chimici;
- non è stata ottenuta l’autorizzazione ministeriale per svolgere attività in deroga;
- non viene aggiornata la valutazione dei rischi dopo la segnalazione del medico competente;
- non viene sostituita una sostanza cancerogena con una meno pericolosa;
- non viene rispettato l’obbligo di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale;
- non viene fornita la corretta formazione ai lavoratori.
Per evitare di incorrere in sanzioni, il datore di lavoro deve rispettare la normativa sulla sicurezza e adottare tutte le misure preventive, in particolare:
- nella fase di organizzazione dei sistemi di lavorazione;
- nella fase di fornitura e manutenzione delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori;
- nella valutazione dell’esposizione al rischio dei lavoratori, in base alla quale decidere se è il caso di ridurre la durata di esposizione;
- nell’adozione di misure igieniche.
Il Decreto legislativo 81/08 stabiliva delle sanzioni per il datore di lavoro, dirigenti e medico competente che, grazie al più recente Decreto legislativo 106/09, sono state notevolmente ridotte. Mentre per i lavoratori, lo stesso decreto ha abrogato la norma che prevedeva una sanzione per il lavoratori che non adottavano le misure preventive.