La segnaletica per la sicurezza disciplinata nel Testo Unico


Tutte le imprese devono informare i lavoratori sui rischi che sono presenti sul posto di lavoro non solo attraverso la formazione, ma anche grazie alla predisposizione della segnaletica di sicurezza, da posizionare in punti strategici dove possono essere presenti dei rischi o per segnalare delle vie di fuga.

La segnaletica per la sicurezza 81 è disciplinata nel Testo Unico dagli articoli 161 e 162 con l’aggiunta di allegati che trattano specifici tipi di segnaletica. Con l’articolo 161, il Decreto Legislativo 81/08 dispone i campi di applicazione. Prima di tutto stabilisce che la segnaletica deve essere presente sul luogo di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nei commi 2 e 2 bis dell’articolo 161 si fa riferimento al tipo di segnaletica. Infatti, le disposizioni del Decreto Legislativo non vengono applicate alla segnaletica per il traffico stradale, aereo, ferroviario o marittimo. Per questo deve essere prevista una regolare revisione e integrazione della segnaletica in tutte quelle attività di lavoro che si svolgono in presenza di traffico di veicoli, come quello appena citato.

L’articolo 162 tratta le definizioni legate alla segnaletica sulla sicurezza, dove per segnaletica si intende un avvertimento per il lavoratore attraverso immagini, colori e suoni. La segnaletica può essere di divieto o di allerta per avvisare che un comportamento potrebbe causare un incidente. Altri segnali possono essere di prescrizione, vale a dire segnali che indicano di attuare un determinato comportamento o segnali di informazione, soccorso e salvataggio che offrono delle indicazioni concrete su come comportarsi in caso di emergenza.

Tra i segnali per la sicurezza alcuni vengono definiti cartelli, perché come i cartelli stradali sono composti da forme geometriche, simboli e colori che possono fornire delle indicazioni utili sia di possibile pericolo che di comportamento da seguire. Tra i segnali per la sicurezza rientrano anche le superfici luminose, i segnali acustici e le comunicazioni verbali e gestuali.

A completare quanto stabilito negli articoli 161 e 162 intervengono gli allegati LI (articolo 262, comma 3) sui segnali di avvertimento per possibili esplosioni, l’allegato XXIV per la segnaletica generale sulla sicurezza, l’Allegato XXV per i cartelli segnaletici, l’Allegato XXVI per la segnaletica di tubazioni e contenitori e infine l’Allegato XXIX per i segnali luminosi.

 


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