CSE e CSP, cosa sono. Il coordinatore per la sicurezza per la progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza esecutiva (CSE) sono due figure distinte, entrambe designate dal committente o dal responsabile dei lavori, con compiti e funzioni diversi tra di loro. Solo nel caso di opere di valore inferiore a 100.000 euro per lavori privati non soggetti all’obbligo del permesso di costruire, le due figure possono coincidere.
Coordinatore sicurezza quando serve
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione CSP: è il soggetto designato dal committente o dal responsabile dei lavori che ha il compito di redigere i documenti relativi alla gestione della sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo tecnico dell’Opera), in fase di progettazione.
Il Coordinatore per la progettazione ha l’obbligo di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, raccogliendo le informazioni trasmesse all’interno dei diversi Piani Operativi per la Sicurezza (POS), redatti dai datori di lavoro delle relative imprese coinvolte nell’appalto.
In particolare tale soggetto riceve le informazioni sulle misure di sicurezza adottate per ridurre o eliminare i rischi, definite da tutte le aziende e i lavoratori autonomi che a vario titolo intervengono nelle attività edili. Le funzioni del CSP si riflettono quindi nel coordinare le informazioni e di tradurle in un documento integrato che dovrà quindi essere condiviso con i soggetti coinvolti nel cantiere.
Il coordinatore per la progettazione inoltre deve redigere il fascicolo tecnico dell’opera, che preveda la descrizione delle misure utili alla gestione della sicurezza e i cui contenuti specifici sono definiti nell’allegato XVI. Non è richiesta la redazione del fascicolo per le attività di manutenzione ordinaria.
La nomina del CSP è obbligatoria per tutti i cantieri in cui siano coinvolte due o più imprese anche se non operano in contemporaneità; nel caso in cui il committente abbia i requisiti specifici descritti nell’articolo 98, può assumere direttamente l’incarico di CSP.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l’esecuzione CSE: è il soggetto designato dal committente o dal responsabile dei lavori, per la gestione operativa delle attività in corso d’opera e sostiene la responsabilità di verifica e coordinamento delle imprese esecutrici. Per tale motivo non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici stesse e neanche un suo dipendente.
IL CSE ha funzioni e responsabilità, descritte nell’articolo 92, correlate all’esecuzione operativa delle attività, in considerazione di quanto descritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento precedentemente elaborato. Le diverse attività che ricadono sotto la responsabilità di coordinamento del CSE sono:
- le azioni di verifica in merito al rispetto delle prescrizioni previste nel PSC da parte delle aziende e il coordinamento delle attività di cantiere in relazione alle misure definite nei Piani Operativi di Sicurezza
- Il coordinamento dei datori di lavoro delle imprese coinvolte mediante incontri di verifica e di aggiornamento periodici, rivolti alla condivisione delle informazioni
- Le azioni di verifica in merito al rispetto degli accordi tra le parti sociali, coinvolgendo opportunamente i rappresentanti dei lavoratori per migliorare gli aspetti della sicurezza
- Le segnalazioni al committente, o al responsabile dei lavori, eventuali violazioni delle disposizioni di sicurezza, e nell’ipotesi in cui siano ritenute di gravità tale da compromettere la sicurezza dei lavoratori, ha facoltà di sospendere le attività di cantiere. Nel caso in cui, ricevuta segnalazione, il committente non si adoperi adeguatamente per garantire la tutela della sicurezza dei lavoratori, il CSE ha facoltà di richiedere l’intervento delle autorità territorialmente competenti.