Il capo III del Titolo VII del Testo Unico per la Sicurezza è dedicato alla valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche distinte in:
- vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, quindi le sollecitazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio comportano la possibile insorgenza di disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Ne fanno parte ad esempio quelle ricevute dall’utilizzo di un’apparecchiatura vibrante che va impugnata dal lavoratore con una o con entrambe le mani. (martelli pneumatici, smerigliatrici, trapani, scalpellatori, motoseghe, decespugliatori, ecc..)
- vibrazioni trasmesse al corpo intero, quindi le sollecitazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano la possibile insorgenza di disturbi quali lombalgie e traumi alla colonna vertebrale. Ne fanno parte ad esempio le vibrazioni che derivano dall’impiego di macchine semoventi su gomma o su cingoli e mezzi di trasporto, ricevute attraverso sedili di guida o pianali.
Valutazione
La prima fase della valutazione del rischio da vibrazione prevede che il Datore di Lavoro effettui una attenta analisi del contesto lavorativo e quindi delle caratteristiche delle eventuali attrezzature impiegate, in relazione all’entità delle vibrazioni emesse in condizioni d’uso normali e straordinarie. Per questa fase di valutazione occorre fare riferimento ai dati sulle vibrazioni emesse dalle apparecchiature disponibili nelle banche dati ISPESL o nei libretti di manutenzione e uso forniti dal costruttori che, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE, hanno l’obbligo di indicare le vibrazioni emesse.
Se dall’esito della prima fase emerge un livello di potenziale pericolo per i lavoratori, si procede alla fase successiva che prevede le misurazioni e che prevede l’utilizzo di attrezzature e metodologie specifiche.
La metodologia da applicare ritenuta comunque il criterio di riferimento che costituisce la norma tecnica da applicare, è descritta nelle linee guida ISPESL e delle regioni che recepiscono le direttive contenute nelle norme internazionali di riferimento, rispettivamente la Norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) per le vibrazioni mano-braccio, e la norma ISO 2631-1 (1997) per le vibrazioni a corpo intero.
Limiti
L’unità di misura dell’entità delle vibrazioni è il [m/s2]. Nell’articolo 201 del decreto 81/2008 si stabiliscono i valori limite soglia che non devono essere superati:
- per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore limite di esposizione giornaliero, misurato su un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2. Il valore d’azione giornaliero è fissato a 2,5 m/s2 sulle 8 ore.
- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore limite di esposizione giornaliero misurato sulle 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2. Il valore d’azione giornaliero è fissato a 0,5 m/s2.
Il Portale Agenti Fisici realizzato da una collaborazione tra INAIL e Regione Toscana, Ausl di Siena e Ausl di Modena (P.A.F. – www.portaleagentifisici.it), descrive in maniera esaustiva e approfondita i criteri da utilizzare per una corretta valutazione del rischio lavorativo da esposizione a vibrazioni e affronta nel dettaglio le relative misure di prevenzione e protezione per evitare le conseguenza per la salute dei lavoratori.
In particolare tra le misure d’elezione che il datore di Lavoro deve prendere in considerazione, rientrano quelle disciplinate anche dall’articolo 203 del Testo Unico.
- La scelta anche progettuale, di attrezzature di lavoro adeguate che producono il minor livello possibile di vibrazioni e la continua valutazione di soluzioni alternative meno pericolose
- La fornitura di dispositivi di protezione e di attenuazione rivolti a ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni
- La manutenzione periodica e puntuale delle attrezzature di lavoro che emettono vibrazioni
- L’erogazione di adeguata informazione e formazione ai lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI
- Gli interventi sull’organizzazione del lavoro rivolti a limitare la durata l’intensità dell’esposizione, che prevedano i dovuti periodi di riposo
- la valutazione di condizioni accessorie e di fattori aggravanti, quali le basse temperature e l’umidità.