La Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori (art 41)


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La Sorveglianza Sanitaria aziendale è definita come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Ai sensi ed in considerazione di tale definizione si sviluppa l’attività del Medico Competente che, in collaborazione con il Datore di Lavoro, elabora il protocollo di sorveglianza sulla base dei rischi definiti all’interno del Documento di Valutazione, alle mansioni specifiche individuate in azienda ed ai profili sanitari e anamnestici dei lavoratori stessi.

Cos’è

La Sorveglianza Sanitaria comprende una visita medica preventiva, rivolta a verificare l’assenza di criticità di tipo sanitario incompatibili con le attività cui sarà destinato il lavoratore; tale visita può essere svolta anche in fase pre-assuntiva, su indicazioni del Datore di Lavoro, dei dipartimenti delle ASL ed in coordinamento con il medico aziendale.

È sempre opportuno comunque sottolineare come l’obiettivo della Sorveglianza sanitaria sia sempre quello di verificare l’idoneità specifica alla mansione, e quindi l’insieme delle indagini debba essere rivolto a questa finalità, e non può esulare da questa anche in considerazione del trattamento e del diritto alla privacy dei lavoratori, tema delicato che deve essere tenuto nella corretta dimensione normativa nel momento dello sviluppo del protocollo di sorveglianza. Per tali motivi gli esiti della sorveglianza viene inserito all’interno della Cartella Sanitaria o di rischio, i cui dati contenuti sono coperti dal diritto alla salvaguardia dei dati personali ed accessibili esclusivamente da parte del Medico Competente, e degli enti preposti alla sorveglianza sanitaria su richiesta.

Quando è effettuata

Inviare i lavoratori ad effettuare tutti gli accertamenti necessari per poter esprimere un giudizio di idoneità, è un obbligo del datore di Lavoro, che non può adibire un lavoratore ad alcuna mansione lavorativa per la quale sia prevista una idoneità sanitaria, senza che questa sia stata espressa.

Le visite mediche parte della Sorveglianza vengono eseguite in occasione del cambio di mansione, se la nuova mansione espone a rischi differenti rispetto alla precedente, periodicamente in considerazione delle scadenze normative o di quelle definite dal medico e dal datore di lavoro, su richiesta del lavoratore se tale richiesta sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, al rientro al lavoro in seguito ad assenze per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni, ed alla cessazione del rapporto di lavoro, ma solo nei casi in cui questo sia esplicitamente previsto, per esempio in casi di esposizione a sostanze cancerogene e mutagene.
Il comma 4, inoltre prevede la possibilità per alcune categorie specifiche di lavoratori, che le visite mediche possano essere finalizzate alle verifiche di assenza di condizioni di alcool dipendenza o tossico dipendenza, in particolare per le mansioni che espongono i lavoratori ad attività specifiche (piloti d’aereo, autotrasportatori, mulettisti, autisti mezzi pubblici).

Le visite mediche non possono essere mai eseguite per accertare stati di gravidanza e per motivi diversi da quelli previsti per l’accertamento dell’idoneità specifica; l’esito della sorveglianza si esprime in un giudizio di idoneità o di non idoneità (piuttosto che di idoneità parziale o temporanea) e prevede la possibilità di effettuare eventuale ricorso entro trenta giorni dall’emissione del ricorso, presso le ASL di competenza che, eseguiti gli accertamenti del caso, conferma, modifica o revoca il giudizio.

 


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