Il ruolo del Preposto per la sicurezza, definito al comma e) dell’articolo 2 come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” è stato spesso oggetto di chiarimenti ed interpelli, nonché da parte di certa giurisprudenza, al centro di diverse sentenze che ne hanno, nel tempo, chiarito non solo gli obblighi, ma anche le derivanti sanzioni in caso di mancato rispetto.
In linea del tutto generale il ruolo aziendale del preposto può essere riconducibile ad una figura gerarchica che occupi una posizione di coordinamento sull’attività di altre persone, per quanto riguarda quindi le posizioni aziendali che, in concreto, possono ricoprire il ruolo di preposto, perché investite formalmente o perché tali “di fatto“, un parziale elenco, da contestualizzare nelle specifiche realtà organizzative, può comprendere il capo-squadra, il capo-ufficio, il capo-sala, il capo magazzino, il capo-officina, il coordinatore di un gruppo di lavoro e, talvolta, persino il collega più esperto o più anziano.
Inevitabilmente dall’assunzione del ruolo gerarchico derivano in automatico delle responsabilità meglio dettagliate nell’articolo 19 del Testo Unico, che le declina sotto l’esplicita attribuzione di “obblighi”, e che di fatto sono riconducibili all’esercizio dell’istituto della vigilanza sulle attività dei propri collaboratori, in riferimento alle disposizioni ricevute.
Il preposto quindi, riceve le disposizioni da parte del Datore di Lavoro, che devono essere chiare, applicabili e conosciute, e ne controlla l’applicazione da parte dei lavoratori, nell’ambito di competenza della propria responsabilità e della gerarchica aziendale, rispondendo direttamente ai vertici del sistema di prevenzione e protezione in caso di mancata vigilanza.
Obblighi preposto sicurezza sul lavoro
Tra le principali responsabilità attribuite al ruolo nell’articolo 19, ritroviamo:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37.
In considerazione di quanto descritto, quindi, non è ammissibile per la legge che una figura che eserciti un ruolo di coordinamento non venga investito, formalmente o di fatto, degli obblighi ascrivibili al preposto, tali obblighi e responsabilità sono oggetto dei contenuti del corso di formazione specifico per preposti, e ricade sul datore di Lavoro l’onere di individuare all’interno del proprio organico le figure che per legge, dovranno frequentare il corso e ricoprire il ruolo.
È importante ricordare infine che il ruolo prevede l’attribuzione di sanzioni penali, che possono prevedere anche l’arresto fino a due mesi o ammende da 219,20 a 1.315,20 euro (Art. 56, co. 1, lett. A e lett B).