Requisiti e formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.


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Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura la cui nomina è obbligatoria per tutte le aziende, in capo al datore di lavoro quale obbligo non delegabile, caratterizzata da requisiti e formazione ben definiti.

I requisiti di formazione e di esperienza per poter ricoprire l’incarico, sono definiti dall’articolo 32 del Testo Unico per la Sicurezza, anche se fanno riferimento ad importanti provvedimenti di accordo tra Stato e Regioni che disciplinano nel dettaglio i contenuti e le modalità di erogazione dei corsi abilitanti al ruolo.

In termini generali il comma 1 dell’articolo 32 stabilisce che “le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”, e quindi che debbano essere soggetti in grado di comprendere, identificare e valutare i rischi e le misure preventive e protettive, da adottarsi nei luoghi di lavoro all’interno dei quali sono chiamati a svolgere l’incarico conferito.

Per poter ricevere la nomina di RSPP è necessario possedere almeno un diploma di istruzione secondaria, o comunque avere ricoperto già l’incarico per almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, ed avere frequentato un corso specifico i cui contenuti sono rivolti ad acquisire le competenze necessarie in materia di prevenzione e protezione, con particolare riferimento anche alla gestione dei rischi di natura ergonomica quali ad esempio la valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato ed alle principali tecniche di comunicazione aziendale e sindacale.

Formazione RSPP

Costituiscono caratteristica esimente dal frequentare i corsi di formazione specifici, il conseguimento di una laurea in Lauree in Ingegneria Civile e Ambientale, in Ingegneria dell’Informazione, in Ingegneria Industriale, in ingegneria della sicurezza, in Scienze dell’Educazione e della Formazione ed in Scienze e Tecniche dell’Edilizia (o in altre classi di laurea riconosciute di valore e contenuti analoghi piuttosto che le certificazioni del superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui piano di studi siano contenuti gli argomenti previsti dagli Accordi Stato regioni che disciplinano la formazione degli RSPP o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione o perfezionamento o master analogo al percorso formativo di un modulo formativo).

Per tutti i soggetti invece non in possesso di un titolo di laurea tra quelli sopra elencati, è necessario frequentare gli appositi corsi di formazione come ridefiniti dal recente Accordo Stato regioni del 27 Luglio 2016, che ha riorganizzato significativamente i percorsi formativi degli RSPP definiti dal precedente Accordo del 02 gennaio 2006, in ottica anche di agevolare le frequenze e di regolamentare la formazione a distanza.

Poche le modifiche introdotte al percorso del modulo di base, che resta della durata complessiva di 28 ore e propedeutico per l’accesso ai successivi moduli di specializzazione, ora fruibile anche in modalità e-learning, tratta dei concetti di base in materia di normativa, organizzazione del sistema di prevenzione aziendale, principali rischi e obblighi di formazione ed informazione per i soggetti definiti dal Testo Unico.

Variato significativamente invece il percorso dei moduli di specializzazione, che ora diventano quattro in relazione allo specifico settore merceologico in cui il RSPP andrà ad operare (Modulo B – SP1 – Settore Agricoltura / Pesca – Durata 12 ore, Modulo B – SP2 – Settore Cave / Costruzioni – Durata 16 ore, Modulo B – SP3 – Sanità Residenziale – Durata 12 ore, e Modulo B – SP1 – Settore Chimico e petrolchimico– Durata 16 ore) tutti preceduti da un modulo comune della durata di 48 ore, comune a tutti i percorsi ed esaustivo per i settori produttivi non inclusi nei moduli di specializzazione.

L’obiettivo formativo dei Moduli B è quello di conferire agli RSPP le competenze per individuare i pericoli e valutare i rischi, le misure di prevenzione e protezione e contribuire, insieme ai datori di lavoro, ad individuare le adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per ogni classe di rischio.

Resta sostanzialmente invariato anche il modulo di specializzazione C, che prevede una durata di 24 ore ed è rivolto ai soli RSPP (e non agli Addetti quindi), ed i rivolto ad accrescere le competenze in relazione agli aspetti comunicativi, relazionali e gestionali, rivolte a sensibilizzare la partecipazione ed il coordinamento dei diversi soggetti coinvolti nel sistema.

 


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