Testo Unico Sicurezza : Il titolo IX e il rischio da sostanze cancerogene e mutagene


sostanze-cancerogene

Il Titolo IX del Testo Unico sulla sicurezza, al capo II, si occupa del rischio da esposizione a sostanze chimiche e biologiche, cancerogene e mutagene sui luoghi di lavoro, in riferimento agli obblighi specifici delle diverse figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione e delle misure di tutela dei lavoratori.

Vengono definiti agenti cancerogeni quelle sostanze o miscele classificate come categoria 1A o 1B dall’allegato I del regolamento CLP (CE 1272/2008), quindi quelle che ai sensi di tale classificazione comunitaria rispondono alle farsi di rischio H350.

Vengono definiti agenti mutageni quelle sostanze o miscele classificate come categoria 1A o 1B dall’allegato I del regolamento CLP (CE 1272/2008), quindi le sostanze chimiche che ai sensi di tale classificazione comunitaria rispondono alle farsi di rischio H340 e quelle classificate ai sensi dello stesso allegato I come cellule germinali di categoria 1 A o 1 B.

Valutazione rischio cancerogeno

La valutazione del rischio da esposizione a una sostanza cancerogena o mutagena, deve quindi essere eseguita tenendo in considerazione le caratteristiche intrinseche di pericolo in relazione ai valori limite di esposizione, definiti nell’allegato XLII, e delle modalità di contatto con l’agente stesso del lavoratore. I criteri di valutazione dovranno tenere conto della frequenza e durata dell’esposizione e della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, misurata nell’aria rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore.

Come modificato dal Decreto Legislativo n.39 del 15 febbraio 2016, primo obbligo del datore di lavoro è quello di eliminare, sostituire e ridurre il numero e la quantità di agenti cancerogeni sul luogo di lavoro.
Ove questo non fosse possibile provvede all’impiego della sostanza in un circuito chiuso o protetto e ove anche questo non fosse tecnicamente possibile deve provvedere alla riduzione al minimo dell’esposizione, sempre entro i limiti dei valori definiti nell’allegato XLII.

La valutazione del rischio da esposizione a sostanze cancerogene e mutagene deve tenere in considerazione alcuni fattori supplementari che devono essere anche oggetto di opportuna comunicazione agli enti preposti al controllo sotto la supervisione del Medico Competente aziendale.

Le informazioni aggiuntive che devono integrare il Documento di Valutazione riguardano in particolare:

  • Le attività lavorative e le mansioni che prevedono l’esposizione
  • i quantitativi di sostanze cancerogene o mutagene utilizzati, o presenti sul luogo di lavoro
  • il numero dei lavoratori esposti e potenzialmente esposti
  • l’esposizione dei lavoratori,
  • le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e mutageni

Nell’ambito delle misure da adottare per la gestione del rischio, il Datore di Lavoro provvede a individuare, in collaborazione con il medico Competente, le adeguate misure di sorveglianza sanitaria e, effettuando se necessario, le misurazioni delle sostanze aero-disperse e limitando comunque il numero di lavoratori esposti.

L’articolo 243 del testo Unico prevede che sia istituito un registro di esposizione dei lavoratori esposti, il registro contiene le informazioni di cui sopra e deve essere condiviso con i lavoratori ed elaborato sotto la supervisione del Medico Competente. Tale registro deve essere compilato a cura del lavoratore che indicherà l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, se conosciuto, il valore dell’esposizione a tale agente.
Al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il registro deve essere trasmesso alle autorità preposte alla sorveglianza.

Con recente circolare n.43 del 2017, l’Inail ha reso noto che le comunicazioni relative all’esposizione dei lavoratori a sostanze cancerogene, fino a ottobre 2017 trasmesse all’ente assicurativo stesso in modalità cartacea da parte dei datori di lavoro, andranno gestite a far data dal 12 ottobre 2017, in modalità telematica e andranno a costituire una mappatura costantemente aggiornata dei lavoratori esposti e delle sostanze cancerogene presenti sul territorio nazionale.

 


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