La riunione periodica per la sicurezza sul lavoro


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Tutte le aziende con quindici lavoratori o più hanno l’obbligo, sancito dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 81/2008, di effettuare almeno una volta all’anno la Riunione periodica della sicurezza su lavoro, indetta dal Datore di Lavoro ed a cui devono partecipare almeno: il Datore di lavoro o un suo rappresentante adeguatamente qualificato e con delega, il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione per l’area di competenza, il Medico Competente ove nominato e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Nell’ipotesi in cui l’azienda sia organizzata su più sedi o siti di produzione, e in ognuno di questi distaccamenti siano presenti figure facenti capo a un Servizio di Prevenzione e Protezione Centralizzato, sarà opportuno effettuare una riunione periodica distinta per ogni sede o stabilimento, o comunque dedicare specifiche e adeguate risorse alla valutazione delle aree tematiche pertinenti del singolo distaccamento, evidenziando criticità e programmi di miglioramento individuali.

Obbligatoria per aziende oltre 15 lavoratori

L’obbligo di effettuare la riunione per le aziende con almeno quindici lavoratori, non esclude la possibilità che, anche per le aziende di dimensioni più contenute, possa essere opportuno individuare degli specifici momenti di discussione per la valutazione degli aspetti relativi alla sicurezza, opportunità che comunque resta in capo al Rappresentante dei Lavoratori che ha facoltà, anche in aziende che impiegano fino a quindici lavoratori, di convocare la riunione nel caso vi siano aspetti urgenti e significativi da condividere e sui quali si renda necessario pervenire ad una o più decisioni condivise.

Nell’ottica di considerare sempre le disposizioni contenute dal Decreto 81/2008 come una base di partenza sulla quale sviluppare i programmi di miglioramento dei livelli di sicurezza, piuttosto che un formale punto di arrivo rivolto all’adempimento degli obblighi di legge, è opportuno sottolineare che la periodicità definita dall’articolo 35 di un anno, decorre dalla data dell’ultima riunione periodica e va considerata come la soglia minima, che può avere frequenza più ravvicinata, a discrezione del Datore di Lavoro o di uno qualsiasi dei soggetti coinvolti, qualora si rendesse necessario dover affrontare argomenti di prioritaria importanza e non differibili nel tempo riconducibili a significative variazioni dei livelli di rischio (comma 4, art. 35).

In proposito durante l’incontro si dovrà discutere dell’adeguatezza del Documento di Valutazione dei Rischi in considerazione dell’evoluzione normativa, tecnologica e logistica dell’azienda, della congruità del protocollo di Sorveglianza Sanitaria in relazione ai Rischi definiti nel Documento stesso ed in considerazione dell’esito della Sorveglianza dell’anno precedente, e dell’andamento degli infortuni e/o delle denunce di malattie, della corretta scelta dei Dispositivi di Protezione professionale tenendo conto di quanto riferito dal Rappresentante di Lavoratori e, per suo tramite dai lavoratori stessi, dei programmi di formazione e informazione di tutti i soggetti destinatari anche in relazione agli sviluppi dei piani di formazione ministeriali o regionali e dei rischi emergenti.

La riunione infine è l’occasione per porre in discussione situazioni contingenti e per discutere costruttivamente eventuali situazioni che possano risultare oggetto di verifica interna, con l’obiettivo di individuare azioni di miglioramento e di elevare i livelli di prevenzione e protezione adottando misure di tipo organizzativo, procedurale e tecnico in considerazione di variazioni significative che possano avere alterato l’esposizione a rischi esistenti o introdotto nuovi rischi.

Verbale

Le risultanze dell’incontro, gli esiti delle valutazioni e le eventuali azioni individuate con i programmi temporali di attuazione, dovranno essere riportate in apposito verbale che sarà conservato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative in carico al Datore del Lavoro per la mancata organizzazione della riunione periodica e per mancata redazione del verbale fino a 7.233,60 euro, e sanzioni con ricadute nell’ambito penale per mancata effettuazione della riunione in caso di significative variazioni dei livelli di rischio, se da tale violazione ne derivano infortuni sul lavoro (comma 4).

 


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