Con questo approfondimento sul Testo Unico Sicurezza si andranno ad analizzare le figure del committente e del responsabile dei lavori. Il titolo IV del decreto legislativo 81/2008 disciplina le modalità per garantire la sicurezza nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili e contiene disposizioni che si distinguono anche significativamente da quelle applicabili agli altri ambienti di lavoro. La natura particolare dell’ambito cantieristico e l’elevata incidenza di episodi infortunistici in questo settore, impongono una attenzione specifica sulle procedure di controllo e sulle misure antinfortunistiche da adottare. In questa ottica si sviluppa quindi il titolo IV, che dall’articolo 88 al 160, regolamenta le figure, i documenti e le misure specifiche per l’edilizia.
Responsabile del cantiere
Per maggiore chiarezza di quanto seguirà, è opportuno inizialmente riassumere i ruoli dei soggetti che interagiscono nello specifico ambito del cantiere, inteso come un luogo di lavoro ove si effettuino lavori edili o di ingegneria civile. Un elenco esaustivo degli ambienti soggetti alle disposizioni del titolo IV, è consultabile nell’allegato X.
Il committente è il soggetto per conto del quale l’attività edile nel complesso viene eseguita. Nell’ipotesi comune di una gestione del lavoro affidato anche parzialmente a imprese in appalto, tale figura risulta coincidere con il soggetto in possesso del potere decisionale e di spesa.
Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente e che ha la responsabilità di attuare quanto previsto in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, in riferimento alla normativa vigente. Il Committente può anche non nominare tale soggetto, e assumere direttamente l’incarico.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, sono entrambi designati dal committente e ricoprono funzioni diverse in momenti diversi delle attività di cantiere. Se il primo ha più che altro la responsabilità della corretta redazioni dei documenti di cantiere, il secondo ha un ruolo più esecutivo e di controllo, durante lo svolgimento operativo delle attività edili.
Obblighi
Il committente ha l’obbligo di effettuare le nomine dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, e di comunicare tali nominativi alle imprese impegnate nell’opera. Ha inoltre facoltà di sostituire entrambi i soggetti durante le attività di cantiere, anche personalmente se in possesso di determinati requisiti formativi previsti esplicitamente dall’articolo 98.
In deroga all’obbligo di nomina del coordinatore per la progettazione, il committente può stabilire che la funzione sia accorpate alla figura del coordinatore per l’esecuzione, nell’ipotesi di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore 100.000 euro.
Il committente deve verificare le idoneità dei lavoratori e delle imprese esecutrici, richiedendo le documentazioni previste dall’allegato XVII, che includono anche il DVR e le attestazioni di conformità delle macchine, attrezzature e opere provvisionali.
Nei cantieri in cui sia prevista una attività inferiore ai 200 uomini-giorno ove non siano previste attività particolarmente pericolose elencate nell’allegato XI, è sufficiente la presentazione del DURC in corso di validità e una autocertificazione dell’impresa di essere regolarmente in possesso dei requisiti elencati nell’allegato XVII.
Il committente ha inoltre l’obbligo di trasmettere all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare (art 99), redatta conformemente a quanto previsto nell’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti.
Il committente che non rispetti gli obblighi previsti dal titolo IV è soggetto a sanzioni, anche con ricadute penali, che prevedono l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la mancata designazione dei coordinatori, e l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro per la mancata verifica dei requisiti professionali delle aziende esecutrici.