La gestione dei lavori in quota secondo il Testo Unico


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Il capo II del Titolo IV del Testo Unico è interamente dedicato alle misure da adottare per la tutela della sicurezza del lavori in quota.

Le disposizioni contenute nel capo II si applicano a tutte le tipologie di lavorazioni eseguite all’interno di un ambito di cantiere, e in ogni altra attività lavorativa, incluse le attività di scavo e di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Le disposizioni invece non si applicano alle attività svolte in mare e alle attività di prospezione e ricerca di minerali e di idrocarburi svolte sia in terra che in mare.

Altezza minima

Per lavori in quota si intende qualsiasi attività che comporti una esposizione del lavoratore ad una quota superiore ai due metri rispetto a un piano stabile (art 107).

Le disposizioni di carattere generale riguardano il divieto di accesso a estranei, le recinzioni e barriere obbligatorie e la viabilità che deve essere sempre garantire il passaggio di mezzi e persone, con l’adozione delle misure specifiche descritte nel punto 1 dell’allegato XVIII.

In particolare le vie di fuga devono essere sempre sgombre da ostacoli, e tutti i passaggi aerei superiori a due metri devono essere protetti da parapetti e protezioni, realizzati come da indicazioni illustrate all’allegato XVIII.

Secondo il Testo Unico, tra gli obblighi dei Datori di Lavoro relativi alle misure da adottare nei lavori in quota, vi è quello di adottare prioritariamente misure di protezione collettiva e di impiegare attrezzature di dimensioni adeguate alla natura delle opere. L’utilizzo di scale a pioli e di sistemi di ritenuta aerea, quali funi e imbracature, è consentito solo nell’ipotesi in cui “l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare” (art 111 commi 3 e 4).

In considerazione dei rischi residui di caduta, è obbligatorio valutare e posizionare adeguati dispositivi di protezione contro le cadute, che siano sufficientemente resistenti e che non presentino soluzioni di continuità.

Solo nel caso in cui l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva non sia tecnicamente realizzabile, o che comunque non assicuri adeguate prestazioni in termini protezionistici, il Datore di Lavoro prevede l’obbligo del contestuale impiego di Dispositivi di Protezione Individuale quali: assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, dispositivi retrattili, guide o linee vita rigide o flessibili e imbracature. Tali dispositivi devono essere saldamente ancorati ad una linea vita o a una parte fissa della struttura.

Uno dei divieti espliciti citati nel Testo Unico (art 111 comma 8), è quello di assumere e somministrare bevande alcoliche agli operatori addetti ai lavori in quota. Tale divieto è un obbligo del datore di Lavoro che ha la responsabilità anche delle verifiche rivolte al controllo del rispetto di questa prescrizione e che può incorrere in una sanzione di carattere penale in ipotesi di violazione, che prevede l’arresto fino a due mesi o una ammenda da 548 a 2.192 euro.

Definizioni e chiarimenti

Ad integrare le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza, sono intervenute negli ultimi anni diverse circolari rivolte a fornire linee guida e indirizzi operativi per la corretta gestione delle misure di tipo preventivo, procedurale e protettivo nei lavori in quota. Si citano ad esempio le lettere:

 


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