Testo Unico sicurezza sul lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale


dpi-normativa

La definizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi), ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 74 del Testo Unico per la Sicurezza, stabilisce che a tale categoria appartenga “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

Non fanno parte della categoria, e non possono essere ritenuti Dpi, gli indumenti di lavoro che non proteggono chi lo indossa (per esempio le uniformi di lavoro), i dispositivi medici destinati a proteggere l’oggetto della manipolazione da una contaminazione apportata dall’operatore (mascherine di tipo biologico), le attrezzature di sicurezza dei veicoli (cinture di sicurezza), gli strumenti impiegati per l’autodifesa o le attrezzature in dotazione alle forze armate, i materiali utilizzati per le attività sportive e gli apparecchi portatili usati per l’individuazione dei rischi.

Dpi 81 08

L’articolo 75 del Testo Unico 81/08 sancisce l’obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione, con la precisazione che si debbano impiegare quando i rischi non possono essere preventivamente eliminati o ridotti al di sotto del livello di sicurezza, mediante l’adozione di altre misure di sicurezza, che nell’ordine sono: misure di tipo organizzativo, misure di tipo procedurale e tecnico e Dispositivi di Protezione Collettiva (Dpc).

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuale devono rispettare i requisiti normativi internazionali regolamentati dal decreto legislativo nr 475 del 4 dicembre 1992, come modificato poi dal decreto n. 10 del 2 gennaio 1997 in attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE.

In particolare devono essere adeguati in termini di prestazioni funzionali al rischio da cui devono proteggere e alle condizioni del luogo di lavoro, e devono essere ergonomicamente adatti alle condizioni fisiche del lavoratore (anche eventualmente progettati su misura) senza che l’onere economico della fornitura ricada sul lavoratore stesso.

È sempre il Datore di Lavoro infatti che deve assicurare la corretta fornitura, individuazione e mantenimento dei più corretti dispositivi di protezione in relazione alla natura e all’evoluzione dei rischi presenti in azienda; sempre del Datore di Lavoro è la responsabilità di elaborare le procedure per l’impiego e per la distribuzione dei dispositivi, garantendo la formazione specifica e l’addestramento obbligatorio per i Dpi di protezione dell’udito e per tutti quelli di terza categoria.

Classificazione Dpi

In particolare lo stesso decreto 475 all’articolo 4 classifica i DPI su tre categorie, così definite:

  • Appartengono alla prima categoria i “Dpi di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità”, ne fanno parte i dispositivi rivolti a proteggere da rischi per i quali il soggetto che li indossa possa rendersi conto del progressivo manifestarsi delle potenziali conseguenze all’esposizione.
  • Appartengono alla terza categoria “i Dpi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente”, nei confronti dei quali i soggetti che li indossano non abbiano la possibilità di tutelarsi tempestivamente dal verificarsi delle conseguenze.
  • Appartengono alla seconda categoria tutti i Dpi che non fanno parte delle due precedenti.

Tra gli obblighi dei lavoratori rientrano l’impiego quando previsto dalla normativa e dalle disposizioni aziendali, ed il mantenimento in corretta efficienza, oltre che la segnalazione di eventuali deficienze o criticità legate all’impiego relativamente alle condizioni di lavoro ed allo stato di usura.

Alcune particolari indicazioni derivano inoltre dalla circolare nr 3 del 13 febbraio 2015, che distingue l’applicazione dei dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute, chiarendo che possono considerarsi Dpi quelli portatili a disposizione degli operatori, mentre sono da considerarsi come “prodotti da costruzione” quelli permanentemente ancorati alle opere stessi in costruzione, e quindi non rientrano nel campo di applicazione dei Dpi.

 


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