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Testo Unico: le sanzioni penali e il decreto 231 (art 300)


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Le disposizioni in materia di sanzioni penali relative agli aspetti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono illustrate al Titolo XII del Testo Unico Decreto Legislativo 81/2008.

Oltre alle disposizioni relative al principio di effettività già affrontate in precedenza sono da considerarsi le implicazioni derivanti dalla relazione tra il Testo Unico della Sicurezza (D. Lgs 81/2008) e il decreto sulle responsabilità amministrative delle persone giuridiche e delle società (D.Lgs 231/2001). Le interconnessioni tra i due decreti, e le derivanti implicazioni di carattere penale, sono regolamentate dall’articolo 300.

In particolare, l’articolo 300 introduce alcune variazioni che modificano l’impianto normativo e sanzionatorio del decreto 231, aggiungendo tra i reati applicabili quelli derivanti da negligenze e omissioni in materia di norme sulla Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro.

L’obbligo delle aziende di tutelare l’integrità fisica e psichica dei lavoratori alle loro dipendenze, si traduce quindi nell’ammissione di reati di tipo penale che vanno a concorrere nell’eventuale riconoscimento della colpa dei soggetti apicali ritenuti responsabili, e si integra tra le violazioni previste dal decreto che disciplina le responsabilità delle aziende.

Sanzioni 81/08

Ne deriva che l’adozione del sistema di gestione della sicurezza, così come per esempio previsto dallo stesso articolo 30 del decreto 81/2008, risulta quale efficace meccanismo esimente, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, ivi compresi gli obblighi del rispetto delle norme sulla salute e sicurezza.

Il testo unico modifica in particolare l’articolo 25, introducendo tra i reati applicabili quelli di omicidio colposo e di lesioni gravi colpose (articolo 589 e 590 del Codice Penale) e aggiungendo quanto segue: «Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

In aggiunta a quanto già previsto dal Codice Penale, che attribuisce responsabilità alle persone fisiche, l’introduzione del reato di omicidio colposo tra quelli applicabili per la legge 231/2001, si modifica l’aspetto sanzionatorio che risulta aggravato anche per le imprese, con una responsabilità di tipo amministrativo che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, e nel caso di condanna, le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Se il riconoscimento deriva da una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i commi 2 e 3 dell’articolo 300 prevedono rispettivamente per il reato di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime:

  • per l’articolo 589 (omicidio colposo) il pagamento della sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote e, in caso di condanna sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
  • per l’articolo 590,terzo comma (lesioni gravi o gravissime) il pagamento della sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote e, in caso di condanna sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

 


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