I ruoli primari e la valutazione dei rischi


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Nel Decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) vengono identificati i ruoli, in relazione alle misure sulla salute e sulla sicurezza da attuarsi nelle aziende pubbliche e private. Vengono quindi attribuite delle definizioni di responsabilità a tali ruoli (obblighi) e descritte le eventuali sanzioni nel caso queste responsabilità non siano pienamente o parzialmente rispettate.

Già nell’articolo 2 del titolo I Principi Comuni delle disposizioni generali, si introducono le definizioni che ricorreranno più volte all’interno del testo e che definiscono le figure coinvolte nel Sistema di Prevenzione e Protezione, alle quali poi saranno attribuite le responsabilità.

Le definizioni di cui all’articolo 2, oltre che stabilire quali siano i ruoli, le mansioni o gli incarichi che rivestono un ruolo all’interno del sistema, creano un linguaggio comune e convenzionato che facilita la comprensione di quanto segue nel dettaglio negli articoli più operativi.

Chi è il lavoratore

Si parla quindi di Lavoratore, la prima figura ad essere introdotta dal Testo Unico, che viene definito come “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere.”

Risulta importante quindi sottolineare come al termine di lavoratore, al quale saranno poi ascritti diritti ed obblighi, siano equiparati tutti quei soggetti presenti all’interno di una organizzazione, quindi anche i soci lavoratori, gli associati, i tirocinanti, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; esclusi dal computo restano ancora gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Chi è il Datore di Lavoro

Il secondo soggetto che viene definito è il Datore di Lavoro, anche in questo caso il termine assume accezione ampia definendo come tale non necessariamente il soggetto titolare dell’azienda ma comunque la persona (fisica o giuridica) che, in possesso dei poteri decisionali e di spesa, è responsabile di fatto dell’organizzazione o dell’unità produttiva.

Degne di nota risultano quindi la definizione del Dirigente, soggetto che riceve una delega dal Datore di Lavoro per aspetti specifici legati all’organizzazione della sicurezza aziendale e che in ragione della natura dell’incarico assume poteri gerarchici e funzionali per attuare le direttive aziendali e per vigilare sulla corretta applicazione.

Preposto, il soggetto tipicamente riconducibile ad una precisa gerarchia aziendale, che coordina le attività di altri lavoratori garantendo l’attuazione delle disposizioni aziendali ed esercitando la vigilanza su di esse. In genere il ruolo del preposto è assimilabile ad un capo reparto, un capo officina, un capo area; un ruolo che prevede esplicita formazione dedicata e che comporta l’automatica assunzione di responsabilità, anche di tipo penale, definite più avanti nel Testo Unico (art 19). Importante anche sottolineare la possibilità del “preposto di fatto” (art 299), che introduce la figura di un preposto non formalmente investito del ruolo, ma che di fatto assume le responsabilità conseguenti nel momento in cui riveste un ruolo di coordinamento.

I ruoli della sicurezza

Le definizioni continuano introducendo altre figure obbligatorie all’interno del sistema, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che in alcuni casi può essere svolto anche dallo stesso Datore di Lavoro (art 34), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e del Medico Competente (MC), le cui mansioni e responsabilità vengono meglio dettagliate in articoli successivi (art 32, 47 e 25).

Valutazione dei Rischi

Altre definizioni particolarmente significative sono quelle della Valutazione dei Rischi intesa come la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori” che ha lo scopo non solo di evidenziare i rischi presenti ma anche e soprattutto di elaborare le adeguate misure di prevenzione e di protezione per limitarli o eliminarli e che si fonda sui principi di Pericolo, la caratteristica intrinseca di un agente in grado di causare un danno, e di rischio, che è inteso come la probabilità che il pericolo si manifesti e dipende dalle condizioni di impiego.

In calce all’articolo delle definizioni vengono illustrati i concetti di Formazione, Informazione ed addestramento, intesi rispettivamente come il processo educativo e le attività dirette a fornire ai lavoratori conoscenze teoriche e pratiche in relazione alla presenza di rischi ed a come evitare che si manifestino.

 


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