DVR standardizzato
Dal 1° giugno 2013 per i titolari di studio medico odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori ricorre l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate previste dal Decreto Interministeriale del 30/11/2012.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come previsto dal d.lgs 81/08 deve avere data certa (es. auto-spedizione via Pec – via raccomandata indirizzata al proprio studio – presentazione e timbratura all’ufficio postale). Effettuata la valutazione il Documento deve essere conservato nello studio e aggiornato nel caso intervengano modifiche significative nell’organizzazione del lavoro o nelle procedure.
Per quanto riguarda il contenuto del DVR, si ricorda che il medico o l’odontoiatra titolare dello studio può svolgere direttamente le funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) solo dopo aver svolto i relativi corsi di formazione previsti dalla legge. Nel caso in cui il titolare non sia formato per svolgere le funzioni relative al servizio di prevenzione e protezione è possibile procedere alla nomina di un consulente esterno cui affidare le funzioni di RSPP.
Nel DVR deve essere anche indicato il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La nomina di tale rappresentante spetta ai lavoratori stessi. Se i lavoratori omettono di nominare il proprio RLS, il titolare dello studio deve conservare il verbale di mancata elezione del RLS. Sia in caso di nomina del RLS che di mancata nomina, ciò va comunicato all’INAIL che provvederà ad assegnare alla struttura un RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
In allegato il DVR standardizzato previsto dal Decreto Ministeriale 30/11/2012 e una guida pratica per gli adempimenti sulla sicurezza nello studio medico.
Tanto le segnalazioni della letteratura quanto l’esame critico delle attività nello studio medico e soprattutto in quello odontoiatrico definiscono un quadro inequivocabile: la maggior parte dei rischi da fattori lavorativi insiste principalmente sulla figura del professionista, cioè su quella figura di specialista sanitario che nella maggior parte dei casi è il titolare dello studio, quindi il datore di lavoro di se stesso oltreché degli altri eventuali dipendenti della struttura.
Poiché per il nostro diritto penale nessuno può essere ad un tempo imputato e parte lesa, se ne potrebbe dedurre, in prima istanza, che le ipotesi di rischio che riguardano personalmente il datore di lavoro, cioè il medico o il dentista, potrebbero non essere prese in considerazione, in quanto i potenziali effetti che da queste discendono, esplicandosi sulla persona stessa del datore di lavoro, non potranno essere sanzionati in capo al loro autore.
Al termine di questa procedura di valutazione viene stilato un apposito documento che deve essere conservato presso lo Studio dell’Odontoiatra: il documento valutazione rischi.